
Statuto
PARROCCHIA Natività Maria Vergine Venaria Reale
STATUTO
PER IL CONSIGLIO PASTORALE
PARROCCHIALE
Natura
Art. 1
Il Consiglio pastorale parrocchiale (di seguito più brevemente indicato C.P.P.) è l'organismo ecclesiale nel quale sacerdoti, religiosi e laici "prestano il loro aiuto nel promuovere l'attività pastorale" della comunità parrocchiale.
Esso consente, garantisce e promuove la corresponsabilità dei membri della parrocchia, sotto la guida del parroco "che fa le veci del Vescovo" e che "in certo modo lo rende presente".
Esso manifesta inoltre la ricchezza e la varietà dei carismi esistenti nella parrocchia e contribuisce sommamente allo sviluppo della comunione e della missione, che sono dimensioni essenziali della vita ecclesiale.
Compiti
Art. 2
I Compiti del C.P.P. sono :
-
studiare ed approfondire tutto quanto riguarda la vita della parrocchia nei suoi diversi aspetti: evangelizzazione e catechesi, liturgica, carità; formazione e promozione dei vari settori della pastorale speciale; presenza nel territorio;
-
individuare le esigenze pastorali prioritarie;
-
elaborare un programma pastorale annuale, tenendo conto di quello diocesano e zonale valorizzando persone e strutture della comunità;
-
verificare con scadenze periodiche l'attuazione del programma.
Il C.P.P. ha solamente voto consultivo; va però tenuto presente che il termine "consultivo" assume, in questo caso, un significato dei tutto particolare, poiché la funzione del C.P.P. si esercita all'interno della comunità ecclesiale , nella quale i vari carismi, dei laici, dei religiosi e della gerarchia devono integrarsi in uno spirito di comunione.
Composizione
Art. 3
Il C.P.P. deve risultare immagine della comunità parrocchiale, in esso pertanto sono chiamati a far parte i rappresentanti di tutte le componenti ecclesiali presenti nella parrocchia. La partecipazione al C.P.P. si radica sui sacramenti del Battesimo e della confermazione. Ai membri del C.P.P. si richiede maturità cristiana ed effettiva disponibilità al servizio.
I Consiglieri debbono ricercare costantemente la piena comunione con la Chiesa, in particolare con il magistero gerarchico; distinguendosi per coerenza di vita cristiana; essere capaci di comprendere i problemi della comunità, disponibili all'ascolto e al servizio, impegnati a costruire la comunità nella carità e nella varietà dei carismi.
Debbono aver compiuto i 18 anni di età.
Art. 4
Di diritto fanno parte del C.P.P. il parroco, i sacerdoti ed i diaconi permanenti addetti alla cura pastorale della parrocchia.
Art. 5
Le comunità religiose presenti nel territorio parrocchiale eleggono al loro interno uno/a due rappresentanti al C.P.P. Fa parte del C.P.P. un congruo numero di laici, da determinarsi in base al numero degli abitanti della parrocchia e della complessità della sua vita pastorale.
Art. 6
Il C.P.P. mantiene i suoi legami con il Consiglio dell'Unità Pastorale e con le strutture pastorali diocesane mediante propri rappresentanti stabili od occasionali.
Strutturazione
Art. 7
Organi del C.P.P. sono: il Presidente, il Segretario/a, la Segreteria.
Art. 8
Il Presidente del C.P.P. è il Parroco.
Spetta al presidente:
-
Convocare e presiedere il C.P.P.
-
Stabilire l'ordine del giorno, insieme alla Segreteria per le riunioni.
-
Approvare e rendere esecutive le decisioni maturate nel C.P.P.
Art. 9
Il segretario/a è eletto dai membri del C.P.P. Deve essere un laico.
Spetta al Segretario:
-
Trasmettere a nome del Presidente, l'avviso di convocazione e relativo ordine del giorno ai consiglieri;
-
Raccogliere proposte o altri contributi dai consiglieri per presentarli in Segreteria;
-
Redigere il verbale riunioni;
-
Tenere l'archivio del C.P.P. e curarne la documentazione.
Art. 10
La Segreteria è composta dal Segretario e da alcuni membri eletti dal C.P.P.
Spetta alla Segreteria:
-
Preparare con il contributo specifico del Presidente, la convocazione del C.P.P. e l'ordine del giorno;
-
Collaborare con il Parroco all'attuazione di quanto maturato in Consiglio e che il Parroco propone alla comunità;
-
Assicurare il collegamento costante del C.P .P . con la comunità.
Art. 11
Per un lavoro più efficace il C.P.P. si può articolare in Commissioni. Esse hanno il compito di studiare, approfondire, programmare e attuare il lavoro di un determinato settore pastorale, su mandato o incarico del Parroco dopo aver sentito il Consiglio stesso.
Le commissioni sono formate da membri del C.P.P. ed eleggono al loro interno un segretario che coordini il lavoro; di esse possono far parte anche altri membri "esterni" al C.P.P. Le proposte formulate dalle Commissioni vengono comunicate alla Segreteria e successivamente illustrate al Consiglio dal rispettivo incaricato.
Art.12
-
Il C.P.P. è convocato da Presidente e si riunisce almeno quattro volte l'anno. Può essere richiesta la sua convocazione in modo straordinario da almeno due terzi dei suoi membri.
-
Le riunioni possono essere aperte a tutti, a giudizio del Consiglio stesso. Quando è opportuno, il C.P.P. d'intesa con il Presidente, può invitare alle riunioni altre persone in qualità di esperti, senza diritto di voto.
-
Le riunioni sono valide quando partecipa almeno la metà dei membri.
-
La convocazione deve esser trasmessa ai consiglieri almeno una settimana prima della riunione e deve precisare gli orari di inizio e il lavoro della riunione precedente.
-
La discussione in consiglio viene regolata da un Moderatore nominato dal Consiglio stesso.
-
Ogni argomento viene presentato dal relatore incaricato, che in merito ha steso uno schema (da presentare per tempo alla Segreteria o al Parroco).
Durata
Art. 13
Il C.P.P. ha durata di cinque anni. I Consiglieri possono essere rieletti per un altro quinquennio e non oltre, se non dopo l'interruzione di un quinquennio. Se opportuno, si può rinnovare la metà dei membri del C.P.P. a metà mandato. Il C.P.P. scade quando il Parroco "pro tempore" ha cessato il suo mandato.
Art. 14
Un Membro decade dal C.P.P. o per dimissioni o per assenze senza giustificazione a tre sedute consecutive e sarà sostituito con i seguenti criteri:
-
Se è rappresentante di un gruppo avviene una nuova designazione da parte del gruppo stesso.
-
Se è stato eletto dalla comunità, gli succede il primo candidato non eletto.

